Con l’ordinanza 25287/2022, la Corte di Cassazione torna sulla questione dei limiti all’utilizzo di agenzie investigative per l’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti nel rapporto di lavoro.

Il caso sottoposto alla Corte concerne un dipendente, la cui attività lavorativa era connotata da flessibilità sull’orario e il luogo di svolgimento, al quale era stato contestato di essersi allontanato dalla sede di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo profilo professionale.
In particolare, erano stati registrati – mediante un’agenzia investigativa – incontri del dipendente non connessi con l’attività di lavoro e in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede. La peculiarità di tale fattispecie è che le risultanze investigative non erano provenute da un controllo diretto ad accertare le condotte del dipendente poi licenziato, bensì a un’indagine sull’utilizzo abusivo dei permessi ex lege 104/92 da parte di altra dipendente, con cui il primo era stato ripreso più volte.
La Corte ha ribadito che le agenzie investigative non possono essere utilizzate per accertare eventuali inadempimenti all’attività lavorativa. Il controllo esterno, infatti, deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento del lavoratore, anche quando l’attività lavorativa si svolge all’esterno dei locali aziendali e le risultanze dell’indagine siano provenute da un controllo legittimamente effettuato su altro dipendente.
Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel non ammettere la produzione documentale – tra cui il mandato all’agenzia investigativa – richiesta dal dipendente e necessaria all’esercizio del suo diritto di difesa.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 1° settembre 2022